Depositi fiscali vino, differimento termine presentazione bilancio di materia e bilancio energetico dell'Agenzia delle Dogane
Semplificazione degli adempimenti, la filiera accoglie positivamente la decisione di differimento del termine della presentazione prospetto riepilogativo della produzione-lavorazione, nonché il bilancio di materia e il bilancio energetico come comunicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso in data 26 luglio 2018 la circolare n. 6/D, con la quale ha precisato che i soggetti esercenti depositi fiscali di vino devono presentare il prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti, nonché i bilanci di materia e il bilancio energetico prescritti dal DM datato 27 marzo 2001, n. 153, entro il 10 settembre.
Lo spostamento del termine di presentazione da parte dell’Agenzia delle Dogane dal 15 agosto al 10 settembre è stato accolto con molto favore dalle organizzazioni della Filiera Vitivinicola (Unione Italiana Vini, Confagricoltura, CIA – Confederazione Italiana Agricoltori, ACI – Alleanza Cooperative Italiane – Agroalimentare, Federvini, Federdoc e Assoenologi).
“E’ un passo concreto in avanti verso il processo di semplificazione ed unificazione degli adempimenti che le nostre imprese costantemente richiedono per il settore”, spiegano le organizzazioni della Filiera Vitivinicola.
Il posticipo al 10 settembre consente, infatti, di concentrare in un'unica scadenza gli adempimenti dovuti alla disciplina delle accise e quelli inerenti alla presentazione della dichiarazione di giacenza.
I due adempimenti avevano inizialmente scadenze diverse:
- il prospetto riepilogativo doveva essere presentato entro i quindici giorni successivi al termine dell’anno di riferimento (l’obbligo decorreva dal 15 luglio);
- la dichiarazione di giacenza doveva essere presentata entro il 10 settembre.
In ragione del trattamento impositivo alquanto particolare riservato al vino, l’Agenzia ha evidenziato che si è proceduto a una riduzione degli oneri. L’utilizzo dei documenti già in uso agli esercenti (previsti dalle norme in materia vinicola) è stato ritenuto valido anche ai fini tributari. Conseguentemente sono stati considerati rilevanti ai fini fiscali i “dati contabili presenti nelle dichiarazioni obbligatorie e nelle registrazioni, incluse le rilevazioni delle giacenze effettive annue”.
A seguito:
- dell’omogeneizzazione dei vari obblighi contabili;
- dell’avvenuto completamento “della fase di rendicontazione con modalità telematica”;
è stato pertanto possibile concentrare i due termini di adempimento in una sola scadenza: il 10 settembre.
“Ringraziamo l’Agenzia delle Dogane per la disponibilità e la celerità con cui ha accolto le istanze ed auspichiamo – continua la Filiera – che il processo di semplificazione possa proseguire di concerto con il MIPAAFT verso la completa informatizzazione dei procedimenti con l’acquisizione diretta delle informazioni richieste da quelle già fornite dagli operatori per via telematica mediante il registro SIAN. Sarebbe la perfetta chiusura del cerchio – concludono le organizzazioni – ed una reale facilitazione per le aziende che ci auguriamo possa avverarsi dalla prossima campagna”.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso in data 26 luglio 2018 la circolare n. 6/D, con la quale ha precisato che i soggetti esercenti depositi fiscali di vino devono presentare il prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti, nonché i bilanci di materia e il bilancio energetico prescritti dal DM datato 27 marzo 2001, n. 153, entro il 10 settembre.
Lo spostamento del termine di presentazione da parte dell’Agenzia delle Dogane dal 15 agosto al 10 settembre è stato accolto con molto favore dalle organizzazioni della Filiera Vitivinicola (Unione Italiana Vini, Confagricoltura, CIA – Confederazione Italiana Agricoltori, ACI – Alleanza Cooperative Italiane – Agroalimentare, Federvini, Federdoc e Assoenologi).
“E’ un passo concreto in avanti verso il processo di semplificazione ed unificazione degli adempimenti che le nostre imprese costantemente richiedono per il settore”, spiegano le organizzazioni della Filiera Vitivinicola.
Il posticipo al 10 settembre consente, infatti, di concentrare in un'unica scadenza gli adempimenti dovuti alla disciplina delle accise e quelli inerenti alla presentazione della dichiarazione di giacenza.
I due adempimenti avevano inizialmente scadenze diverse:
- il prospetto riepilogativo doveva essere presentato entro i quindici giorni successivi al termine dell’anno di riferimento (l’obbligo decorreva dal 15 luglio);
- la dichiarazione di giacenza doveva essere presentata entro il 10 settembre.
In ragione del trattamento impositivo alquanto particolare riservato al vino, l’Agenzia ha evidenziato che si è proceduto a una riduzione degli oneri. L’utilizzo dei documenti già in uso agli esercenti (previsti dalle norme in materia vinicola) è stato ritenuto valido anche ai fini tributari. Conseguentemente sono stati considerati rilevanti ai fini fiscali i “dati contabili presenti nelle dichiarazioni obbligatorie e nelle registrazioni, incluse le rilevazioni delle giacenze effettive annue”.
A seguito:
- dell’omogeneizzazione dei vari obblighi contabili;
- dell’avvenuto completamento “della fase di rendicontazione con modalità telematica”;
è stato pertanto possibile concentrare i due termini di adempimento in una sola scadenza: il 10 settembre.
“Ringraziamo l’Agenzia delle Dogane per la disponibilità e la celerità con cui ha accolto le istanze ed auspichiamo – continua la Filiera – che il processo di semplificazione possa proseguire di concerto con il MIPAAFT verso la completa informatizzazione dei procedimenti con l’acquisizione diretta delle informazioni richieste da quelle già fornite dagli operatori per via telematica mediante il registro SIAN. Sarebbe la perfetta chiusura del cerchio – concludono le organizzazioni – ed una reale facilitazione per le aziende che ci auguriamo possa avverarsi dalla prossima campagna”.
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